Art. 9.
(Adempimenti governativi e variazione
nei bilanci).

      1. Il Ministero dell'interno provvede alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale, nonché alla costruzione e all'arredamento della sede dell'amministrazione della provincia dell'Arcipelago toscano.
      2. Il relativo onere, valutato in 1 milione di euro, è a carico dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      4. Ciascuna amministrazione dello Stato valuta, anche in relazione alle disponibilità di bilancio, l'opportunità di istituire nella provincia dell'Arcipelago toscano i propri uffici periferici al fine di garantire l'efficienza amministrativa.